Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 10196 del 29 novembre 1994

ECLI:IT:CASS:1994:10196CIV

Massima

Massima ufficiale
Il rapporto tra medici convenzionati ed unita` sanitaria locale contemplato dall'art. 48 legge n. 833 del 1978 integra un rapporto di prestazione d`opera professionale, da cui scaturiscono posizioni di diritto soggettivo che non possono essere affievolite per determinazione unilaterale della pubblica amministrazione. Ne consegue che la domanda proposta dal medico convenzionato, per denunziare l'illegittimita` di atti e provvedimenti che (come, nella specie, quello di riduzione del massimale dei soggetti assistiti) incidono direttamente sulle anzidette posizioni di diritto soggettivo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, cui compete l'eventuale disapplicazione degli atti denunziati attenendo solo ai limiti interni di tale giurisdizione il divieto di condanna della pubblica amministrazione ad un "facere".    conforme: Sen 10/04/1990 3019 sez U Civ Sen 15/03/1993 3052 sez U Civ

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