Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce sentenza n. 713 del 2013

ECLI:IT:TARLE:2013:713SENT

Massima

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La revoca della patente di guida disposta dal Prefetto ai sensi dell'art. 120 del Codice della Strada nei confronti di soggetti sottoposti a misure di prevenzione personali o di sicurezza non costituisce una sanzione accessoria alla pena, ma un provvedimento amministrativo vincolato all'accertamento della permanenza dei requisiti morali richiesti per il possesso del titolo abilitativo alla guida. Pertanto, la relativa controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto attinente a un diritto soggettivo perfetto del privato, e non in quella del giudice amministrativo. La massima giuridica si fonda sui seguenti principi e argomentazioni: 1. Il provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida ai sensi degli artt. 120 e 219 del Codice della Strada nei confronti di soggetti sottoposti a misure di prevenzione personali o di sicurezza non costituisce una sanzione accessoria alla pena, ma un provvedimento amministrativo vincolato all'accertamento della permanenza dei requisiti morali richiesti per il possesso del titolo abilitativo alla guida. 2. Tale provvedimento non è assimilabile alle sanzioni amministrative, in quanto non consegue alla violazione di una disposizione in tema di circolazione stradale, ma alla constatazione dell'insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti morali prescritti per il conseguimento del titolo di abilitazione alla guida. 3. Trattandosi di un accertamento avente natura vincolata, la posizione giuridica del privato deve essere qualificata in termini di diritto soggettivo perfetto, e non di interesse legittimo. 4. Di conseguenza, la relativa controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, e non in quella del giudice amministrativo. 5. Ciò in applicazione del principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui quando il vincolo inerisce ad un'attività della pubblica amministrazione relativa ad una posizione costituzionalmente protetta, come quella riconducibile all'art. 4, comma 2, della Costituzione, la situazione giuridica vantata dal privato deve essere qualificata in termini di diritto soggettivo perfetto.

Sentenza completa

N. 01870/2003
REG.RIC.

N. 00713/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01870/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1870 del 2003, proposto da:
Oliva Luca, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Fanelli, Vito Salvatore Villani, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7;

contro

Ufficio Territoriale del Governo di Taranto, Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Taranto, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F. Rubichi 23;

per l'annullamento

della nota n. 005725/p.a. del 28.7.2003 del Ministero dei trasporti ufficio di Taranto; del decreto del prefetto di Taranto n. 1054/01 del 3.5.2001, di revoca de…

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