Consiglio di Stato sentenza n. 119 del 2003

ECLI:IT:CDS:2003:119SENT

Massima

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Il Ministero per i beni culturali e ambientali è tenuto a comunicare al privato l'avvio del procedimento di annullamento di un'autorizzazione paesaggistica, in applicazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990 e del D.M. n. 495/1994, al fine di consentire all'interessato di esercitare i propri diritti di partecipazione e di accesso al procedimento. Tale obbligo sussiste anche quando il procedimento di annullamento sia avviato d'ufficio, in quanto si tratta di una successiva fase endoprocedimentale di competenza di un diverso organo rispetto a quello che ha rilasciato l'autorizzazione originaria. La mancata comunicazione dell'avvio del procedimento di annullamento pregiudica la possibilità per il privato di interloquire tempestivamente, impedendogli di conoscere l'ufficio competente, il responsabile del procedimento e le concrete modalità di svolgimento della fase di riesame, in aperto contrasto con i principi di trasparenza e partecipazione introdotti dalla legge n. 241/1990. L'apporto partecipativo del privato può risultare utile anche nell'ambito di un procedimento di mero controllo di legittimità, al fine di accelerare l'iter procedimentale, integrare l'istruttoria o evidenziare eventuali profili di eccesso di potere per travisamento dei fatti o sviamento di potere. L'omissione della comunicazione dell'avvio del procedimento di annullamento determina pertanto l'illegittimità del provvedimento finale, a prescindere dalla dimostrazione in concreto dell'utilità della partecipazione del privato ai fini di un diverso esito del procedimento, essendo sufficiente la lesione del diritto di partecipazione procedimentale.

Sentenza completa

FATTO La sentenza appellata ha annullato il decreto 16 febbraio 2001 n. 8 con il quale il Soprintendente per i beni ambientali e architettonici di Brescia aveva annullato l'autorizzazione paesistica rilasciata alla prima delle società intimate, per la realizzazione di edifici residenziali nel comune di Gardone Riviera, al foglio n. 19 particelle n. 6107-8, di proprietà della seconda delle società appellate. Motivo dell'annullamento è stata la violazione dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, essendosi rilevata l'omissione dell'adempimento ivi indicato. Il primo giudice ha, successivamente, esaminato i restanti motivi, accogliendo il terzo ed il sesto (concernenti lo sconfinamento nel merito dell'annullamento statale); il quarto, secondo il quale la valutazione d'insieme, ritenuta mancante nell'annullamento statale impugnato, avrebbe dovuto compiersi in sede di pianificazione; infine il settimo motivo, circa la sufficienza d…

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