Cassazione penale Sez. V sentenza n. 46699 del 8 novembre 2016

ECLI:IT:CASS:2016:46699PEN

Massima

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Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza è il seguente: L'abrogazione di una fattispecie penale comporta la revoca della sentenza di condanna limitatamente ai capi penali, mentre le statuizioni civili relative al risarcimento del danno rimangono ferme. Ciò in quanto l'obbligazione civile derivante dal fatto illecito non cessa per effetto dell'abolitio criminis, trovando applicazione i principi generali sulla successione delle leggi di cui all'art. 11 delle Preleggi, piuttosto che quelli contenuti nell'art. 2 c.p. Tuttavia, tale principio trova un limite applicativo nei casi in cui l'abolitio criminis sia intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, in ragione del combinato disposto degli artt. 185 c.p., 74 e 538 c.p.p. In tali ipotesi, venendo meno la possibilità di una pronuncia definitiva di condanna agli effetti penali perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, viene meno anche il primo presupposto dell'obbligazione restitutoria o risarcitoria per cui è concesso l'esercizio nel processo penale dell'azione civile, con la conseguenza che, nel giudizio di legittimità, devono essere revocate le statuizioni civili adottate nei gradi di merito. Tale soluzione, pur non essendo espressamente prevista dal legislatore delegato nel D.Lgs. n. 7/2016, appare coerente con il sistema processuale penale, ispirato all'idea della separazione dei giudizi penale e civile, e con la preminenza delle esigenze di interesse pubblico connesse all'accertamento dei reati e alla rapida definizione dei processi, rispetto a quelle collegate alla risoluzione delle liti civili. Pertanto, una volta che il danneggiato abbia scelto di esercitare l'azione civile nel processo penale, egli non può sfuggire agli effetti che da tale inserimento conseguono, tra cui l'impossibilità di ottenere una decisione sulla domanda risarcitoria laddove il processo penale si concluda con una sentenza di proscioglimento per qualunque causa, salvo i limitati casi previsti dall'art. 578 c.p.p.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano - Presidente

Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere

Dott. CATENA Rossel - rel. Consigliere

Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere

Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS), il (OMISSIS);
avverso la sentenza del Tribunale di Forli', in funzione di giudice di appello emessa in data 17/09/2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa CATENA Rossella;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TOCCI Stefano, che ha concluso per l'annullamento della sentenza senza rinvio, in relazione al fatto di cui all'articolo 594…

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