Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 11925 del 2014

ECLI:IT:TARLAZ:2014:11925SENT

Massima

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Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza di un giudicato che condanna l'amministrazione al pagamento di somme dovute a titolo di spese di giudizio, può ordinare all'amministrazione di dare piena ed integrale esecuzione alla decisione e, in caso di perdurante inadempimento, nominare un commissario ad acta per provvedere al pagamento entro un termine perentorio, senza che ciò comporti un onere aggiuntivo per l'amministrazione stessa. Il giudice, inoltre, può compensare integralmente le spese di lite del giudizio di ottemperanza, tenuto conto delle caratteristiche dell'attività prestata, dell'affare trattato e del risultato conseguito. Il principio di effettività della tutela giurisdizionale impone al giudice amministrativo di adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare l'esecuzione del giudicato, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta, al fine di garantire il rispetto del diritto di credito del ricorrente e sanzionare l'inerzia dell'amministrazione. Tale potere del giudice amministrativo trova fondamento nell'art. 112 del Codice del processo amministrativo, che disciplina il giudizio di ottemperanza, e nell'art. 114, comma 4, lett. e) del medesimo Codice, che prevede la possibilità di condannare l'amministrazione al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato. La nomina del commissario ad acta, in particolare, rappresenta uno strumento essenziale per assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale, in quanto consente di superare l'inerzia dell'amministrazione e di garantire il soddisfacimento del diritto del ricorrente, senza che ciò comporti un aggravio di spese per l'amministrazione stessa.

Sentenza completa

N. 08617/2014
REG.RIC.

N. 11925/2014 REG.PROV.COLL.

N. 08617/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8617 del 2014, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'ottemperanza

pagamento somme -esecuzione del giudicato - del decreto della corte di appello di roma emesso nel procedimento nel procedimento rg 10892/08 (equa riparazione)

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzio…

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