Cassazione penale Sez. III sentenza n. 687 del 14 aprile 1995

ECLI:IT:CASS:1995:687PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di misure cautelari, riesame ed appello sono considerati, anche alla luce dell`espresso dettato del codice di rito penale (capo VI titolo primo libro quarto) impugnazioni, sicche` si applica il disposto dell`art.  592 comma primo, cod. proc. pen., il quale detta la regola generale secondo cui" con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l`impugnazione, la parte privata che l`ha proposta e` condannata alle spese del procedimento".  Lo stesso termine "provvedimento" non distingue tra ordinanza o sentenza, mentre e` conforme ai principi generali in tema di soccombenza la condanna dell`impugnante alle spese. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso avverso ordinanza di riesame confermativa di sequestro preventivo, si era dedotto, fra l`altro, violazione di legge per irrituale condanna alle spese).     da vedere: Sen 19/07/1993 2898 sez 1 Pen

Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.