Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 313 del 14 gennaio 2000

ECLI:IT:CASS:2000:313PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di incompatibilità del giudice, poiché le cause di incompatibilità devono essere eccepite con dichiarazione di ricusazione, ove il giudice di primo grado, in mancanza di tale dichiarazione, abbia dichiarato manifestamente infondata una questione di costituzionalità dell'art. 34 c.p.p., e ove detta questione sia stata successivamente accolta (nelle more tra la pronuncia di primo grado e il giudizio di appello), la parte non può far valere con i motivi di appello come causa sopravvenuta di nullità della sentenza di primo grado il nuovo caso di incompatibilità affermato dalla Corte costituzionale, essendosi ormai esaurito il grado di giudizio al quale la situazione di incompatibilità si riferiva, e non incidendo la incompatibilità sulla capacità del giudice. (Fattispecie nella quale dopo la sentenza di primo grado era intervenuta la sentenza n. 131 del 1996 della Corte costituzionale, sulla base della quale il ricorrente, che non aveva proposto dichiarazione di ricusazione del giudice di primo grado, limitandosi ad eccepire la incostituzionalità della norma, aveva dedotto con un motivo di appello la nullità della sentenza di primo grado, riproponendo poi tale motivo in sede di ricorso per cassazione). Nel caso di imputato deceduto nel corso del giudizio di merito e di ricorso per cassazione successivamente proposto dal difensore di fiducia che lo aveva assistito, la impugnazione è inammissibile per difetto di legittimazione del proponente, dato che il mandato difensivo conferito a suo tempo dall'imputato si è estinto per la morte del medesimo. In tale ipotesi, peraltro, non può disporsi la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p., mancando il soggetto al quale addossare tali statuizioni. In tema di astensione, non sono abnormi né il decreto del presidente della Corte di appello che autorizzi un giudice ad astenersi limitatamente a uno solo tra più imputati nel medesimo procedimento, precisando che la posizione di tale imputato “formerà oggetto di stralcio”, né la successiva ordinanza che dispone lo stralcio nel procedimento “a quo”; e invero, da un lato, una astensione parziale non è preclusa da alcuna norma, ma costituisce statuizione obbligata dell'organo decidente, poiché l'accoglimento della dichiarazione di astensione non può che essere riferita alla prospettata causa di incompatibilità nei suoi limiti oggettivo e soggettivo, senza la possibilità di prendere in esame “ex officio” situazioni diverse da quella denunciata, dall'altro deve ritenersi che l'inciso “la cui posizione formerà oggetto di stralcio” non integri il provvedimento di separazione ex art. 18 c.p.p., ma costituisca un semplice suggerimento del rimedio, utile per un verso a realizzare gli effetti dell'astensione nei limiti autorizzati, e per altro verso a consentire la prosecuzione del processo in ordine alle altre posizioni. In tema di utilizzazione di dichiarazioni rese in sede di indagini da un soggetto che in dibattimento si avvalga della facoltà di non rispondere, dopo l'acquisizione di tali dichiarazioni in primo grado sulla base della disciplina vigente anteriormente alla legge 7 agosto 1997, n. 267, è legittima in grado di appello, pur nella vigenza della nuova disciplina, una nuova acquisizione di tali dichiarazioni a norma dell'art. 512 c.p.p. a seguito dell'intervenuto decesso del dichiarante.

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