Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1213 del 14 gennaio 2002

ECLI:IT:CASS:2002:1213PEN

Massima

Generata da Simpliciter
Il notaio che attesta falsamente l'identità del sottoscrittore di un atto pubblico, omettendo di compiere le dovute verifiche, commette il reato di falso ideologico in atto pubblico, in quanto l'attestazione di autenticità è destinata a provare, per esigenze di certezza poste dalla legge, che la sottoscrizione è stata apposta in presenza del notaio, previo accertamento dell'identità del sottoscrittore. Il nuovo testo dell'art. 49 l. 89/1913 (novellato dalla l. 333/76) non richiede più che la conoscenza dell'identità della parte sia personale, cioè anteriore alla attestazione, ma consente al notaio di raggiungere la certezza di tale identità al momento dell'attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento, essendo all'uopo necessario un accertamento accompagnato da diligenti indagini. Pertanto, l'attestazione di autenticità è falsa quando il notaio non abbia effettuato le dovute verifiche sull'identità del sottoscrittore, non potendo egli invocare la mera conoscenza personale pregressa della persona, in quanto ciò non è sufficiente a integrare il requisito di legge dell'accertamento dell'identità al momento della sottoscrizione. La condotta del notaio che attesta falsamente l'identità del sottoscrittore, omettendo le necessarie verifiche, integra il reato di falso ideologico in atto pubblico, a prescindere dalla consapevolezza dell'agente di commettere l'illecito, essendo sufficiente la mera negligenza nell'adempimento dei doveri di ufficio.

Sentenza completa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 30.6.98 il Tribunale di Pescara assolveva, con la formula "il fatto non costituisce reato", S. G. dall'imputazione di cui all'art. 479 c.p., ascrittagli per avere, nella sua qualità di notaio, attestato falsamente l'autenticità della firma a nome D. M., apposta in calce alla scrittura privata redatta il 6.7.91 (con la quale gli eredi di D. G. autorizzavano la provvisoria intestazione di una licenza comunale per l'esercizio di un bar-ristorante) asserendo, contrariamente al vero di avere certezza della identità personale della prenominata D. M. e che la firma della stessa -risultata falsa- era stata apposta in sua presenza.
A seguito di gravame del P.M. la Corte di appello di L'Aquila, con pronuncia 2.6.00, dichiarava l'imputato responsabile del citato delitto e, con le attenuanti generiche e quella del risarcimento del danno, lo condannava a pena ritenuta di giustizia.
Av…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.