ECLI:IT:CASS:2002:1213PEN
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 30.6.98 il Tribunale di Pescara assolveva, con la formula "il fatto non costituisce reato", S. G. dall'imputazione di cui all'art. 479 c.p., ascrittagli per avere, nella sua qualità di notaio, attestato falsamente l'autenticità della firma a nome D. M., apposta in calce alla scrittura privata redatta il 6.7.91 (con la quale gli eredi di D. G. autorizzavano la provvisoria intestazione di una licenza comunale per l'esercizio di un bar-ristorante) asserendo, contrariamente al vero di avere certezza della identità personale della prenominata D. M. e che la firma della stessa -risultata falsa- era stata apposta in sua presenza.
A seguito di gravame del P.M. la Corte di appello di L'Aquila, con pronuncia 2.6.00, dichiarava l'imputato responsabile del citato delitto e, con le attenuanti generiche e quella del risarcimento del danno, lo condannava a pena ritenuta di giustizia.
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