Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6537 del 14 luglio 1984

ECLI:IT:CASS:1984:6537PEN

Massima

Massima ufficiale
L'indicazione contenuta nell'art. 529 cod. proc. pen. secondo cui l'incarico al difensore per la sottoscrizione dei motivi del ricorso per cassazione, ove non sia stato conferito con la dichiarazione di ricorso, può essere conferito successivamente con atto ricevuto dal cancelliere dinanzi al quale è stata fatta la dichiarazione, in deroga al disposto dell'art. 134 cod. proc. pen., ha carattere di tassatività che si riflette sulla validità dell'incarico. Il ricorso è, pertanto, inammissibile ove il detto incarico sia stato conferito con atto ricevuto da cancelliere diverso.

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