Tribunale Amministrativo Regionale Toscana - Firenze sentenza n. 658 del 2019

ECLI:IT:TARTOS:2019:658SENT

Massima

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Il servizio di noleggio con conducente (NCC) è caratterizzato da un necessario collegamento territoriale con il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, in quanto: 1. La legge n. 21 del 1992 prevede espressamente che il prelevamento dell'utente e l'inizio del servizio NCC debbano avvenire dal territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione (art. 11). 2. La disponibilità di una rimessa o pontile di attracco presso il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione NCC è un requisito essenziale per il rilascio del titolo autorizzatorio (art. 8, comma 3). Tale rimessa non può essere un mero requisito formale, ma rappresenta il punto di partenza del servizio, anche se questo può poi svolgersi anche al di fuori del territorio comunale. 3. Il principio di afferenza territoriale del servizio NCC al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione è coerente con la natura di servizio di integrazione dei trasporti pubblici locali, che presuppone un collegamento con le esigenze di mobilità del territorio comunale. 4. Il rispetto del principio di afferenza territoriale non viola la libertà di prestazione dei servizi e di concorrenza, in quanto ogni operatore economico può accedere all'esercizio del servizio NCC ottenendo l'autorizzazione dal Comune, a condizione di essere dotato di rimessa in loco ed esercitare il servizio partendo dal Comune che rilascia il titolo. Pertanto, il mancato stazionamento dell'autovettura NCC presso la rimessa indicata nel Comune che ha rilasciato l'autorizzazione legittima il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione stessa, in quanto viola il principio di afferenza territoriale del servizio NCC.

Sentenza completa

Pubblicato il 07/05/2019

N. 00658/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01652/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1652 del 2014, proposto da
Vittorio Leonardi, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvia Armati, già domiciliato presso la Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40, ora
ex lege
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Villafranca in Lunigiana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Altavilla, già domiciliato presso la Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40, ora
ex lege
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- de…

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