Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4163 del 19 aprile 1995

ECLI:IT:CASS:1995:4163PEN

Massima

Massima ufficiale
In presenza di una causa estintiva del reato, (amnistia), l'obbligo del Giudice di pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. postula che le circostanza idonee ad escludere la esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato, emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, sicche` la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene piu` al concetto di constatazione che di apprezzamento. Pertanto quando le risultanze processuali siano tali da condurre a diverse interpretazioni tutte logicamente corrette l'omesso proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. non puo` venire in considerazione come violazione di legge, ne` l'eventuale vizio di difetto di motivazione e` deducibile in cassazione poiche` l'inevitabile rinvio al giudice di merito sarebbe incompatibile con l'obbligo di declaratoria immediata della causa estintiva del reato.    da vedere: Sen 06/02/1993 1221 sez 2 Pen Sen 04/05/1992 5167 sez 5 Pen

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