Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1725 del 27 ottobre 1995

ECLI:IT:CASS:1995:1725PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di frode fiscale, gli artifici richiesti per l'integrazione dell'ipotesi di reato prevista dall'art. 4 n. 7 della legge 7 agosto 1982 n. 516 alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 28 gennaio 1991 n. 35, possono anche consistere in comportamenti di per se stessi leciti, che acquistano natura illecita solo per il contesto di mendacio contabile a cui sono collegati e per lo scopo fraudolento di impedire agli uffici fiscali la scoperta di detto mendacio. (Nel caso specifico, precedente alla modifica apportata all'art. 4 con il decreto legge 16 marzo 1991 n. 83 la Corte ha ritenuto che assumessero rilevanza penale i mezzi utilizzati dagli imputati i quali, per impedire l'accertamento delle omissioni contabili e ostacolare l'accertamento dei redditi effettivi, aveva utilizzati diversi artifici e stratagemmi, come il pagamento delle operazioni dissimulate con assegni su cui non compariva il nome del destinatario come prenditore, ma solo come successivo giratario e l'utilizzazione di conti appartenenti non alla societa`, ma alle persone fisiche di suoi rappresentanti). da vedere: Sen 04/06/1991 6075 sez 3 Pen Sen 23/04/1991 4374 sez 3 Civ

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