Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 8 del 2019

ECLI:IT:TARMI:2019:8SENT

Massima

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La concessione delle aree comunali per le attività dello spettacolo viaggiante deve essere disciplinata dal regolamento comunale, adottato nel rispetto dell'art. 9, comma 5, della legge n. 337/1968, che prevede il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali di categoria. Tale regolamento, nel contemperare gli interessi degli esercenti e degli utenti, può legittimamente prevedere una procedura di selezione pubblica per l'assegnazione delle aree, in ossequio ai principi di concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e imparzialità, senza che ciò comporti una violazione dell'art. 9, comma 2, della legge n. 337/1968, che dispone il rilascio diretto della concessione agli esercenti muniti dell'autorizzazione ministeriale. Infatti, la procedura di selezione pubblica costituisce una modalità "ortopedica" di attuazione della norma statale, volta a garantire il rispetto dei principi euro-unitari e costituzionali. Pertanto, il regolamento comunale che disciplina la concessione delle aree pubbliche destinate alle attività dello spettacolo viaggiante, prevedendo una procedura di selezione pubblica, è legittimo, in quanto adottato nel rispetto della legge statale e dei principi di concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e imparzialità. L'interesse collettivo degli esercenti spettacolo viaggiante, rappresentato dalla loro associazione di categoria, è tutelato dalla partecipazione di quest'ultima alla formazione del regolamento comunale, ai sensi dell'art. 9, comma 5, della legge n. 337/1968, nonché dalla possibilità per tutti gli operatori di partecipare alla procedura di selezione pubblica per l'assegnazione delle aree. Tuttavia, le singole censure volte a tutelare gli interessi di alcuni esercenti tradizionalmente assegnatari delle aree o a favorire l'ingresso di nuovi operatori, in contrasto con gli interessi di altri esercenti, non possono essere fatte valere dall'associazione di categoria, in quanto non espressive di un interesse omogeneo e comune a tutti gli associati.

Sentenza completa

Pubblicato il 04/01/2019

N. 00008/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00429/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 429 del 2018, proposto da
Anesv-Agis Associazione Esercenti Spettacolo Viaggianti, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, e ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)) e ((omissis)), tutti rappresentati e difesi dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Cuneo, alla via Vecchia di Borgo, 50;

contro

Comune di Como, in persona del Sindaco
pro tempore
,…

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