Tribunale regionale di Giustizia Amministrativa Trentino Alto Adige - Trento sentenza n. 21 del 2010

ECLI:IT:TRGATN:2010:21SENT

Massima

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La scelta urbanistica di modificare la destinazione di un'area, anche se comporta la valorizzazione di alcune aree a discapito di altre, rientra nell'ambito della discrezionalità tecnica dell'amministrazione, sindacabile solo in presenza di macroscopiche figure sintomatiche di eccesso di potere, arbitrarietà, irrazionalità o irragionevolezza della scelta o di travisamento dei fatti in relazione alle esigenze da soddisfare. La motivazione degli strumenti urbanistici non necessita di una specifica e analitica giustificazione per ogni singola previsione, essendo sufficiente che emerga dai criteri generali di ordine tecnico-discrezionale seguiti nell'impostazione del piano, desumibili anche dagli elaborati tecnici che lo accompagnano. Tali principi subiscono parziali correttivi solo quando particolari situazioni abbiano creato aspettative del privato particolarmente qualificate. La procedura di adozione e approvazione delle varianti urbanistiche non richiede l'adozione di un documento preliminare di carattere programmatico ai sensi dell'art. 39-bis della L.P. n. 22/1991, essendo tale obbligo previsto solo per l'adozione dei piani regolatori generali o delle relative revisioni generali, non per le mere varianti che interessino solo porzioni limitate del territorio comunale. Quanto ai termini procedimentali per l'acquisizione del parere della Commissione urbanistica provinciale, essi hanno carattere meramente sollecitatorio, non perentorio, e la mancata acquisizione di tale parere può essere sostituita dalla valutazione tecnica del Servizio provinciale competente, ai sensi dell'art. 42, comma 3, della L.P. n. 22/1991, solo per le varianti relative a singole opere pubbliche o conseguenti a pubbliche calamità, non per le varianti di carattere generale.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DI TRENTO
SEZIONE UNICA
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6 del 2007, proposto da:
De.Ez., rappresentato e difeso dagli avv.ti Se.Dr.e Fe.Ma., con domicilio eletto presso lo studio del primo in Trento, Via (...)
contro
Comune di Carano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gi.Lu., con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, Via (...);
Commissario ad acta per il P.R.G. del Comune di Carano, non costituito in giudizio;
Provincia Autonoma di Trento, non costituita in giudizio
nei confronti di
Fa.Co.Ca.Sc., non costituita in giudizio
per l'annullamento
- della deliberazione della Giunta provinciale n. 2105 del 9.10.2006, avente ad oggetto l'approvazione con modifiche d'ufficio della variante al P.R.G. del Comune di Carano;
- della deliberaz…

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