Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9429 del 31 agosto 1994

ECLI:IT:CASS:1994:9429PEN

Massima

Massima ufficiale
Il regime in tema di letture in dibattimento, di cui all'art. 513 comma terzo cod. proc. pen., come modificato a seguito della sentenza n. 254/1992 della Corte cost., non può mutare a secondo che della facoltà di non rispondere la parte si sia avvalsa all'inizio o nel corso dell'esame, non potendosi frazionare artificialmente o casualmente il relativo dato conoscitivo di natura anche probatoria, improntato a necessaria unitarietà di contesto. Le dichiarazioni delle persone indicate nell'art. 210 cod. proc. pen. hanno, sotto l'aspetto fisiologico-processuale e valutativo, una portata unitaria e la lettura dei relativi verbali, che costituisce un mezzo di acquisizione processuale della risultanza agli atti per la decisione (artt. 514 e 515 cod. proc. pen.), riguarda l'atto già formato, e documentato, nella sua interezza. (Nella specie la Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso secondo cui - avendo la persona dichiarato di avvalersi della facoltà di non rispondere quando l'esame era già iniziato - doveva ritenersi illegittima la lettura integrale del verbale delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari).

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