ECLI:IT:CASS:2002:35104PEN
SVOLGIMENTO IN FATTO E DIRITTO Il decreto della corte d'appello di Catania 02.7.2001 impugnato confermava quello del tribunale di Catania 05.10.1999 che aveva applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni due e cauzione, a C. R. attinto da ordinanza di custodia cautelare per i reati p. e p. dagli artt. 73 e 74 legge n. 309/90. Il ricorrente allega, in unico motivo, difetto di motivazione in merito all'esistenza dei presupposti di legge legittimanti l'applicazione della misura di prevenzione, basata sui medesimi elementi, contestati, risultanti da ordinanza di custodia cautelare (senza autonoma valutazione ai fini della misura di prevenzione) e, in grado d'appello, sull'esistenza di una sentenza di condanna in primo grado, non costituente ragione sufficiente a ritenere la pericolosità sociale. Chiede l'annullamento dell'impugnato provvedimen…
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