Cassazione penale Sez. I sentenza n. 44606 del 5 ottobre 2018

ECLI:IT:CASS:2018:44606PEN

Massima

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Il giudice che si è pronunciato in precedenza su questioni incidentali relative a misure cautelari, nell'ambito dello stesso procedimento penale, non può essere considerato pregiudicato o privo di imparzialità ai fini della successiva celebrazione del dibattimento, in quanto le valutazioni effettuate in sede cautelare rientrano nei normali poteri e doveri del giudice nella fase processuale in cui intervengono, senza che ciò possa integrare una manifestazione indebita di convincimento ai sensi dell'art. 37 c.p.p. L'istanza di ricusazione fondata su tali presupposti deve pertanto essere dichiarata inammissibile, in quanto manifestamente infondata, non essendo sufficiente il mero dissenso della parte sull'esito di precedenti provvedimenti incidentali per configurare una causa di incompatibilità del giudice. Il termine di tre giorni per proporre la dichiarazione di ricusazione, previsto dall'art. 38 c.p.p., comma 2, decorre dalla effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'interessato, che non può essere automaticamente ricondotta alla data di notifica ai difensori, qualora questa sia successiva.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CASA Filippo - Presidente

Dott. FIORDALISI Domenico - Consigliere

Dott. BINENTI Rober - Rel. Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano - Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 16/01/2018 della Corte di appello di Napoli;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. ((omissis));
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa ((omissis)) che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dichiarava, ai sensi dell'articolo 41 c.p.p., comma 1, inammissibile l'istanza di…

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