Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 18698 del 8 maggio 2008

ECLI:IT:CASS:2008:18698PEN

Massima

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Il sequestro preventivo di beni, disposto ai sensi dell'art. 321 c.p.p. e dell'art. 12-sexies del d.l. n. 306/1992, conv. in l. n. 356/1992, non richiede l'accertamento degli indizi di colpevolezza, della gravità degli stessi e della colpevolezza dell'indagato, essendo sufficiente la verifica della configurabilità astratta di una delle ipotesi criminose previste dalla norma citata e della sussistenza del periculum in mora, coincidente con la confiscabilità del bene. Il giudice deve pertanto valutare la sproporzione tra il valore dei beni e i redditi o le attività economiche dell'indagato, nonché l'assenza di giustificazione della lecita provenienza dei beni, senza che sia necessario l'accertamento del pericolo che la libera disponibilità del bene possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri illeciti. L'onere di provare la liceità della provenienza dei beni grava sull'indagato, il quale, in caso di mancato assolvimento di tale onere, determina la conclusione della assoluta assenza di riscontri formali di equipollente valore nelle dichiarazioni dei redditi presentate, appena sufficienti per garantire il soddisfacimento delle minimali esigenze di una persona, con un inoppugnabile esito di sproporzione tra beni e guadagni leciti disponibili, sia al momento dell'acquisto che al momento del successivo sequestro del cespite. Ai fini della legittimità del sequestro preventivo, non è necessario che la norma applicabile sia esclusivamente quella stabilita dall'art. 321 c.p.p., essendo possibile il richiamo anche alle disposizioni di cui all'art. 12-sexies del d.l. n. 306/1992, conv. in l. n. 356/1992, in quanto la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che, qualunque sia l'ipotesi di reato per cui si procede al sequestro, la regola applicabile è quella stabilita dalla normativa speciale, in aggiunta a quella generale prevista dall'art. 321 c.p.p.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente

Dott. SERPICO Francesco - Consigliere

Dott. LANZA Luigi - Consigliere

Dott. CONTI Giovanni - Consigliere

Dott. CARCANO Domenico - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Fo. Si. nato il (OMESSO);

avverso il provvedimento del Tribunale del riesame di Catanzaro che, in data 31 luglio 2007, ha rigettato l'impugnazione (n. 206/07) dei ricorrente contro il decreto di sequestro preventivo ex articolo 321 c.p.p. e Decreto Legge 8 giugno 1992, articolo 12 sexies (convertito in Legge 7 agosto 1992, n. 356), deliberato dal G.I.P. del Tribunale di Catanzaro il 2 luglio 2007 ed avente ad oggetto quattro autovetture…

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