Cassazione penale Sez. III sentenza n. 43393 del 28 ottobre 2015

ECLI:IT:CASS:2015:43393PEN

Massima

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Il principio di diritto fondamentale che si può estrarre dalla sentenza è il seguente: Ai fini della determinazione del reddito imponibile ai sensi del D.P.R. n. 917/1986, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese relativi a beni o prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo, ovvero i costi che, pur non essendo direttamente impiegati per la realizzazione di un reato, siano comunque riconducibili a un contesto illecito di cui il contribuente abbia consapevolmente partecipato, in quanto tali costi non presentano il requisito di inerenza all'attività d'impresa, essendo espressione di una distrazione verso finalità ulteriori e diverse da quelle proprie dell'attività imprenditoriale. Pertanto, la consapevolezza del contribuente di partecipare ad un sistema fraudolento di evasione fiscale comporta l'indeducibilità di qualsiasi componente negativo (costi o spese) riconducibile a fatti, atti o attività qualificabili come reato, per violazione del principio di inerenza, salvo che il contribuente dimostri di essere in buona fede e di non aver avuto consapevolezza di partecipare all'illecito. Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ex art. 322-ter c.p. non può essere disposto sui beni della persona giuridica, ad eccezione del caso in cui questa costituisca uno schermo attraverso il quale il reo agisca come effettivo titolare dei beni.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente

Dott. GRILLO Renato - Consigliere

Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere

Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la ordinanza del 18/02/2014 del Tribunale della liberta' di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Paolo Canevelli che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrono per cassazione impugnando l'ordinanza con la quale il tribun…

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