Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5245 del 8 febbraio 2002

ECLI:IT:CASS:2002:5245PEN

Massima

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La chiamata di correo, pur provenendo da soggetti coinvolti nel fatto per cui si procede, può costituire grave indizio di colpevolezza ai fini dell'applicazione di misure cautelari personali, purché sia intrinsecamente attendibile sotto il profilo della genuinità, spontaneità, disinteresse, costanza e coerenza logica, e sia altresì confortata da un principio di riscontro obiettivo ed estrinseco, anche costituito da altre convergenti chiamate in correità, a condizione che queste ultime siano realmente autonome e non si siano vicendevolmente condizionate. In tal caso, le dichiarazioni accusatorie, ritenute intrinsecamente attendibili, possono essere considerate sorrette da riscontri individualizzanti, idonei a collegare l'indagato al fatto-reato attribuitogli, e a fondare, pertanto, una situazione gravemente indiziante ai sensi dell'art. 273 c.p.p. La valutazione del giudice di merito in ordine alla sussistenza di tali requisiti è sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento degli indizi gravi di colpevolezza, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito.

Sentenza completa

Con ordinanza del 15.3.2001, il Tribunale di Catanzaro respingeva la richiesta di riesame proposta nell'interesse di G. A. avverso il provvedimento in data 19.2.2001 con cui il GIP presso lo stesso Tribunale aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di omicidio volontario in danno del sovrintendente di polizia A. S. e della moglie P. L., nonché di detenzione e porto illegale di armi da sparo, aggravate a norma dell'art. 7 della I. 203/91, rilevando che i gravi indizi di colpevolezza potevano ricavarsi dalle convergenti chiamate di correo provenienti dai collaboranti S. S. e C. S., i quali, con dichiarazioni reputate intrinsecamente attendibili, avevano riferito che il G. -nei cui confronti avevano un grosso debito per l'acquisto di cocaina- aveva dato loro l'incarico di mettersi a disposizione di G. F. e di T. G. per l'esecuzione dell'omicidio.
Il difensore dell'imputato proponeva ricorso per cassazione denunc…

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