Consiglio di Stato sentenza n. 3731 del 2022

ECLI:IT:CDS:2022:3731SENT

Massima

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Il riconoscimento automatico dei titoli di formazione professionale conseguiti in un altro Stato membro dell'Unione Europea costituisce un principio fondamentale del diritto europeo, in attuazione della libera circolazione dei lavoratori e del mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali. L'amministrazione nazionale è tenuta a valutare la congruità delle formazioni conseguite all'estero, verificando che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno, senza poter far riferimento a valutazioni erronee effettuate dalle autorità dello Stato membro di origine. Il mancato riconoscimento di un titolo di studio conseguito in Italia non può ostare al riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento ottenuta in un altro Stato membro, in quanto l'articolo 45 TFUE e la direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, impongono l'obbligo di valutare l'insieme dei diplomi, certificati, titoli ed esperienze professionali dell'interessato, effettuando un confronto con le qualifiche richieste dalla normativa nazionale, senza subordinare l'accesso alla professione al possesso dei soli diplomi nazionali o al riconoscimento dell'equipollenza accademica. L'amministrazione è pertanto tenuta a riesaminare la posizione del richiedente, riconoscendone i titoli di formazione conseguiti in altro Stato membro, salvo che non risulti una palese difformità tra le qualifiche possedute e quelle richieste per l'esercizio della professione.

Sentenza completa

Pubblicato il 11/05/2022

N. 03731/2022REG.PROV.COLL.

N. 00570/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 570 del 2021, proposto da
((omissis)), rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)), ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
((omissis)), ((omissis)), rappresentati e difesi dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentati e difesi dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stat…

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