Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1876 del 19 marzo 1984

ECLI:IT:CASS:1984:1876CIV

Massima

Massima ufficiale
il principio di cui all'art. 99 quinto comma r.d. 16 marzo 1942 n. 267 per il termine per il quale il ricorso per cassazione, nei giudizi di opposizione allo stato passivo, é ridotto alla metà, non trova deroga nella sentenza della corte costituzionale n. 152 del 1980 che ha dichiarato l'illegittimità di tale disposizione nella sola parte in cui fa decorrere i termini di impugnazione dalla affissione della sentenza, con la conseguenza che é inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa nei giudizi di opposizione che sia stato proposto dopo trenta giorni dalla notifica della decisione impugnata.

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