Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4713 del 21 gennaio 1992
ECLI:IT:CASS:1992:4713PEN
Massima
Massima ufficiale
E` manifestamente infondata la questione di legittimita` costituzionale dell`art. 708 cod.pen. sollevata sul rilievo che detta norma importerebbe un`inversione dell`onere della prova e dunque una lesione del diritto dell`imputato di tacere, violando cosi` il principio di non colpevolezza (art. 27, comma secondo, Cost.) e quello del diritto di difesa (art. 24, comma secondo, Cost.). Invero, come ha rilevato la stessa Corte costituzionale nel dichiarare infondata la suddetta questione con le sentenze nn. 110 del 1968 e 14 del 1971 e con le ordinanze nn. 88 del 1972 e 65 del 1981, e` escluso che l`imputato debba provare la provenienza del possesso delle cose, essendo, invece, sufficiente una attendibile giustificazione del possesso, da valutarsi da parte del giudice di merito secondo i comuni principi della liberta` delle prove e del libero convincimento. Spetta, poi, sempre all`accusa dimostrare non solo le condizioni soggettive dell`imputato (condanna per delitti determinati da motivi di lucro o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio) ed il possesso di denaro e di oggetti di valore non confacenti alle sue condizioni economiche, ma anche l`inattendibilita` delle spiegazioni eventualmente fornite dallo stesso imputato. Anche alla luce degli istituti del nuovo codice di procedura penale e` da osservare che il diritto dell`indagato di non rispondere all`interrogatorio (art. 64 comma terzo) e quello dell`imputato di essere sottoposto ad interrogatorio (artt. 421, comma secondo, e 422, comma terzo) o ad esame (art. 208) soltanto a sua richiesta o con il suo consenso non si pongono in contrasto con l`onere di fornire una spiegazione, giacche` l`eventuale affermazione della responsabilita` penale discende, nel caso di silenzio dell`incolpato, piu` che da tale silenzio, dalla prova, a carico dell`accusa, del possesso di determinate cose non appropriate alle condizioni economiche del possessore in quelle determinate condizioni soggettive, ossia di un possesso gia` per queste ragioni ingiustificato. La Cassazione ha altresi` evidenziato che quello di fornire una spiegazione plausibile del possesso delle cose suddette si configura come un onere di allegazione e non come un onere probatorio. (V. C.Cost. sentenza 19 luglio 1968 n.110 e 2 febbraio 1971 n. 14 nonche` ordinanze 4 maggio 1972 n. 88 e 15 aprile 1981 n. 65). da vedere: [p85\07824] [p85\05316]
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