Cassazione penale Sez. III sentenza n. 9107 del 16 luglio 1999

ECLI:IT:CASS:1999:9107PEN

Massima

Massima ufficiale
L`adesione all`astensione dalle udienze, proclamata dall`associazione di categoria, in quanto dipendente da libera scelta del professionista, che non e` giuridicamente vincolato alla decisione dell`associazione, non costituisce legittimo impedimento a comparire, a norma dell`art.486, comma 5, cod. proc. pen.. L`adesione, tempestivamente comunicata, facultizza il giudice soltanto a contemperare le esigenze dell`ufficio con le ragioni di opportunita` del rinvio, collegate al legittimo esercizio del diritto di sciopero, costituzionalmente garantito, che priva l`imputato della prescelta assistenza.  L`esercizio di siffatta discrezionalita` non genera, pero`, il diritto ne` dell`imputato ne` del difensore, nella prospettata ipotesi, ad ottenere la notifica del provvedimento di differimento, letto in udienza.     conforme: Sen 13/08/98 9362 sez 5 Pen Sen 05/03/99 3047 sez 5 Pen

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