Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1537 del 18 giugno 1993

ECLI:IT:CASS:1993:1537PEN

Massima

Massima ufficiale
Per grave infermità fisica legittimante il differimento della esecuzione della pena ai sensi dell'art. 147 c.p. è da intendersi quello stato patologico che, indipendentemente dal tipo di malattia che lo ha determinato, non è suscettibile di adeguate cure nell'ambiente carcerario. (Nella specie la Cassazione ha ritenuto corretta la decisione del tribunale di sorveglianza che aveva escluso che l'insufficienza cardiaca da miocardiopatia postinfartuale, l'ipertensione arteriosa e la bronchite cronica, da cui era affetto il condannato, determinassero uno stato patologico assolutamente incompatibile con il regime carcerario).

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