Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Bari sentenza n. 1610 del 2011

ECLI:IT:TARBA:2011:1610SENT

Massima

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La revoca in autotutela di un atto amministrativo, disposta dall'amministrazione procedente a seguito di un ricorso giurisdizionale, determina la cessazione della materia del contendere, in quanto l'interesse azionato in giudizio risulta integralmente soddisfatto. In tali casi, il giudice amministrativo, pur non entrando nel merito della legittimità dell'atto originariamente impugnato, dichiara la cessazione della materia del contendere, compensando le spese di giudizio in considerazione della natura e peculiarità della controversia, nonché della qualità delle parti. La declaratoria di cessazione della materia del contendere, infatti, costituisce il naturale epilogo di un giudizio amministrativo in cui l'amministrazione, ravvisando l'illegittimità dell'atto impugnato, abbia provveduto a rimuoverlo in via di autotutela, soddisfacendo così integralmente l'interesse del ricorrente. Tale soluzione, oltre a evitare un inutile dispendio di attività processuale, consente di realizzare il principio di economia processuale, in quanto l'annullamento giurisdizionale dell'atto impugnato risulterebbe superfluo a fronte della sua eliminazione da parte dell'amministrazione. In tali ipotesi, il giudice amministrativo, pur non pronunciandosi sulla legittimità dell'atto originariamente impugnato, ritiene sussistenti gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio, in considerazione della natura e peculiarità della controversia, nonché della qualità delle parti.

Sentenza completa

N. 02144/2010
REG.RIC.

N. 01610/2011 REG.PROV.COLL.

N. 02144/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2144 del 2010, proposto da P.F. Group s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio Cascione in Bari, via Nicolai, 29;

contro

Ente Autonomo Fiera di Foggia, rappresentato e difeso dall’avv. ((omissis)), con domicilio eletto in Bari, via Amendola, 166/5;

nei confronti di

Silvia s.p.a.;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Autonomo Fiera di Foggia n. 304 del 26.7.2010, con la quale sono stati aggiudicati alla costituenda A.T.I. “Silvia s.p.a. - Zanas…

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