Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 2877 del 2017

ECLI:IT:TARNA:2017:2877SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Terza, ha statuito i seguenti principi di diritto: 1. L'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive realizzate in zone vincolate sotto il profilo paesaggistico-ambientale non necessita di una specifica motivazione in ordine all'interesse pubblico inciso dall'illecita attività edilizia, in quanto il ripristino della legalità violata dall'intervento non autorizzato è in re ipsa. L'ordine di demolizione è pertanto sufficientemente motivato con la descrizione delle opere abusive e delle ragioni dell'abusività, non occorrendo ulteriore sviluppo motivazionale. 2. Ai fini della qualificazione di un manufatto come pertinenza edilizia, il requisito strutturale di modesta entità e scarso impatto urbanistico è assorbente e pregiudiziale rispetto al requisito funzionale. Pertanto, un manufatto di dimensioni consistenti, che determini un nuovo volume su un'area diversa e ulteriore rispetto a quella già occupata dall'immobile principale, non può essere considerato pertinenza, a prescindere dalla sua funzionalità rispetto all'edificio principale. 3. La presentazione di un'istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 non rende invalida l'ordinanza di demolizione precedentemente adottata, ma ne sospende temporaneamente l'efficacia fino alla definizione, espressa o tacita, della domanda di sanatoria. In caso di rigetto dell'istanza, l'ordinanza di demolizione riacquista efficacia, decorrendo il termine di 90 giorni per la demolizione dalla comunicazione del provvedimento di rigetto. 4. L'indicazione dell'area di sedime e di quella necessaria per opere analoghe da acquisire al patrimonio comunale in caso di inottemperanza all'ordine di demolizione non è requisito essenziale dell'ordinanza di demolizione, essendo adempimento funzionale al successivo provvedimento di acquisizione. 5. L'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive, in quanto atto dovuto e dal contenuto rigidamente vincolato, non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990.

Sentenza completa

Pubblicato il 30/05/2017

N. 02877/2017 REG.PROV.COLL.

N. 04742/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4742 del 2011, proposto da:
((omissis)), ((omissis)), rappresentati e difesi dall'avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Centro Direzionale Is. F/3;

contro

Comune di Somma Vesuviana non costituito in giudizio;

per l'annullamento:

dell’ordinanza n. 69 del 09/05/2011 avente ad oggetto la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi in ordine alle opere edilizie realizzate presso l'immobile sito alla via Mele n. 12;

della relazione tecnica prot. 4065 dl 18.2.2011, mai comunicata;

di ogni altro atto preordinato e consegue…

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