Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 432 del 23 maggio 1994

ECLI:IT:CASS:1994:432CIV

Massima

Massima ufficiale
Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 n. 3 della legge 30 dicembre 1988 n. 561, in riferimento all'art. 102 Cost., nella parte in cui, stabilendo che il Consiglio della Magistratura Militare ha, in materia disciplinare e per i magistrati militari, le stesse attribuzioni del Consiglio superiore della Magistratura e provvede a seguito di procedimento nel quale si applicano le norme in vigore per i magistrati ordinari e le funzioni di Pubblico Ministero sono esercitate dal Procuratore Generale Militare presso la Corte di Cassazione, configura una funzione giurisdizionale del suddetto organismo, in violazione del sovraordinato divieto di istituzione di giudici speciali.

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