Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2252 del 7 marzo 1997

ECLI:IT:CASS:1997:2252PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, lo scarico degli insediamenti produttivi sorti dopo l'entrata in vigore della L. 10 maggio 1976, n. 319 devono (diversamente da quelli preesistenti) ottemperare, in base all'art. 12, n. 3, soltanto alle norme tecniche generali ed a quelle integrative dettate dalle Regioni. Queste ultime possono, in virtù del punto 2.2 della Delibera Interministeriale 4 febbraio 1977, operare una scelta tra i parametri più significativi fissati dalla tabella A allegata alla L. n. 319/1976 predetta e determinarli in modo autonomo e meno restrittivo di quelli nazionali. Ne deriva che la condotta del titolare del predetto scarico su suolo, qualora sia conforme alla normativa stabilita dalle Regioni stesse, non integra gli estremi del reato di cui all'art. 21, terzo comma, della L. n. 319/1976 citata.

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