Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 3232 del 2008

ECLI:IT:TARLAZ:2008:3232SENT

Massima

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Il mancato rispetto del contraddittorio, mediante la mancata notifica del ricorso a tutti i soggetti controinteressati, comporta l'inammissibilità del ricorso stesso. Il principio del contraddittorio, quale corollario del diritto di difesa, costituisce un requisito essenziale per la validità del processo amministrativo, in quanto garantisce a tutti i soggetti titolari di una posizione giuridica differenziata e qualificata la possibilità di partecipare al giudizio e di far valere le proprie ragioni. L'omessa notifica del ricorso ai controinteressati, precludendo loro la possibilità di intervenire nel giudizio, determina pertanto l'impossibilità per il giudice di pronunciarsi nel merito della controversia, in quanto il contraddittorio risulta irrimediabilmente compromesso. Tale principio, di carattere generale, trova applicazione in tutti i casi in cui l'azione giudiziaria promossa dal ricorrente possa incidere sulla sfera giuridica di soggetti terzi, i quali devono essere messi in condizione di partecipare al giudizio a tutela dei propri interessi. Pertanto, l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica ai controinteressati costituisce una sanzione processuale inderogabile, volta a preservare il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, a garanzia della correttezza e dell'imparzialità del procedimento giurisdizionale.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
Sezione I BIS
nelle persone dei signori
((omissis)) PRESIDENTE
((omissis)) COMPONENTE, relatore
((omissis)) COMPONENTE
ha pronunciato ai sensi dell'art. 26, u.c., della legge 1034/71 (come sostituito dall'art. 9 della legge 205/2000) la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2392/2008, R.G.R., proposto dal signor Fr. Pa. ((omissis))., elettivamente domiciliato in Ro., via Fr. Cr. n. (...), presso l'avv. Gi. Fa., ma rappresentato e difeso per mandato dall'avv. Co. Ro., del Foro di Ta.;
- ricorrente -
contro
il Ministero della Difesa; n.c.;
per l'annullamento
del provvedimento col quale è stata approvata la graduatoria del concorso indetto, il 29.9.2006, per l'immissione di 281 soggetti nel CEMM e nelle Capitanerie di Porto.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla C…

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