Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sentenza n. 187 del 2014

ECLI:IT:CGARS:2014:187SENT

Massima

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Il Comune, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche, può legittimamente sostituire il regime impositivo della tassa con quello del canone, in quanto tale scelta rientra nella sua facoltà di determinare se assoggettare le relative concessioni al regime tributario mediante la previsione di una tassa, ovvero al regime alternativo mediante l'imposizione di un canone. Tale facoltà è riconosciuta agli enti locali dall'art. 52 del d.lgs. 446/1997 e dall'art. 63 del medesimo decreto, che attribuisce loro la possibilità di prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di spazi pubblici appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Nell'ambito della Regione Siciliana, dotata di autonomia legislativa, il Sindaco è l'organo titolare della competenza residuale per gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento, del Segretario e dei Dirigenti. Pertanto, in assenza di espressa attribuzione della competenza alla Giunta Comunale, la determinazione delle tariffe del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rientra nella competenza del Sindaco, in applicazione del principio di cui all'art. 13 della L.R. 26 agosto 1992, n. 7, integrato dall'art. 41, commi 1 e 2, della L.R. n. 26/1993. L'adeguamento delle tariffe del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, operato dal Sindaco, è legittimo laddove sia adeguatamente motivato con riferimento alla necessità di fronteggiare il costo dei beni e servizi che il Comune deve erogare a fronte della riduzione dei trasferimenti nazionali e ai vincoli scaturenti dal Patto di Stabilità per il rispetto delle condizioni imposte in sede di approvazione del bilancio di previsione. Tali motivazioni, infatti, risultano idonee ad assolvere all'obbligo di motivazione cui sottostanno i provvedimenti della pubblica amministrazione, senza che si riscontrino elementi di irragionevolezza e sproporzione tali da configurare un vizio di eccesso di potere.

Sentenza completa

N. 00103/2013
REG.RIC.

N. 00187/2014REG.PROV.COLL.

N. 00103/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 103 del 2013, proposto da:
Filippino s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. ((omissis)) in Palermo, via Wagner 9;

contro

Comune di Lipari, in persona del Sindaco
pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. ((omissis))ì in Palermo, viale ((omissis)) 21;

per la riforma

della sentenza del TAR SICILIA - CATANIA :Sezione III n. 01917/2012, resa tra le parti, concernente modifica regolamento comunale…

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