Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 39280 del 23 settembre 2013

ECLI:IT:CASS:2013:39280PEN

Massima

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Il reato di calunnia non sussiste quando la denuncia, pur contenendo un'erronea qualificazione giuridica del fatto, non prospetti elementi fattuali integrativi di un reato diverso e più grave di quello originariamente contestato, essendo sufficiente che la denuncia si limiti a descrivere un fatto di furto semplice, reato perseguibile a querela di parte. In tali casi, il mero erroneo inquadramento giuridico del fatto denunciato non può riverberarsi a danno del denunciante agli effetti dell'integrazione del reato di calunnia per reato perseguibile d'ufficio, non essendo ravvisabile la consapevole e volontaria attribuzione di un fatto penalmente rilevante a persona che si sa innocente. La Corte di Cassazione, con la presente pronuncia, afferma il principio secondo cui, ai fini dell'integrazione del reato di calunnia, non è sufficiente che la denuncia contenga un'erronea qualificazione giuridica del fatto, essendo necessario che essa prospetti elementi fattuali integrativi di un reato diverso e più grave di quello originariamente contestato. Qualora la denuncia si limiti a descrivere un fatto di furto semplice, reato perseguibile a querela di parte, il mero erroneo inquadramento giuridico del fatto non può essere rilevante ai fini dell'integrazione del reato di calunnia per reato perseguibile d'ufficio, non essendo ravvisabile la consapevole e volontaria attribuzione di un fatto penalmente rilevante a persona che si sa innocente. La Corte, pertanto, esclude la sussistenza del reato di calunnia in tali ipotesi, in quanto la denuncia, pur contenendo un'errata qualificazione giuridica, non prospetta elementi fattuali che integrino un reato diverso e più grave di quello originariamente contestato.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MILO Nicola - Presidente

Dott. CORTESE Arturo - rel. Consigliere

Dott. LANZA Luigi - Consigliere

Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere

Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

nei confronti di:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 745/2012 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PISTOLA, del 04/12/2012;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORTESE ARTURO;

sentite le conclusioni del PG Dott. VIOLA ((omissis)), che ha chiesto l'annullamento con rinvio;

Udito il difensore delle parti civili Avv. (OMISSIS), che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

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