Cassazione penale Sez. III sentenza n. 11314 del 22 novembre 1995

ECLI:IT:CASS:1995:11314PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro ed esposizione ai rumori, il decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277, attuativo delle direttive 86/188/CEE e 88/642/CEE, all`art. 41 obbliga il datore di lavoro a ridurre al minimo i rischi derivanti dall`esposizione ai rumori privilegiando gli interventi sulla fonte e ricorrendo sia a misure tecniche, adeguandosi ai progressi della tecnologia nel settore, sia a misure organizzative (ad esempio distribuzioni delle mansioni e turni idonei a ridurre il rischio).  L`art.50 sanziona la violazione dell`obbligo a titolo contravvenzionale. Non basta percio` ne` il ricorso ad uno solo dei due strumenti, ne` la semplice dotazione dei dipendenti di mezzi individuali di protezione. La omissione di tale cautela e` infatti prevista e sanzionata dall`art. 43 del decreto legislativo e costituisce un reato contravvenzionale autonomo che non esclude quello previsto dall`art. 41, comma primo.

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