Cassazione penale Sez. V sentenza n. 9398 del 21 ottobre 1985
ECLI:IT:CASS:1985:9398PEN
Massima
Massima ufficiale
Nella diffamazione per mezzo della stampa, la sussistenza solo supposta dalla verità obiettiva del fatto diffamante, qualora fosse di per sé rilevante, non esclude il dolo del reato. In tal caso infatti lo stato soggettivo di buona fede nell'esercizio putativo del diritto di cronaca, non riguarda (e quindi non esclude) il dolo del reato di diffamazione ma solo le circostanze di fatto attinenti alla esimente ed alla sua applicabilità; peraltro la verità putativa costituisce solo un elemento, di per sé insufficiente, del diritto di cronaca, sicché, laddove manca uno solo dei due residui indispensabili elementi - interesse sociale alla notizia o correttezza del linguaggio (insensibili all'errore), essa verità putativa non sortisce l'effetto di escludere il reato.
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