Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 1777 del 2020

ECLI:IT:TARLAZ:2020:1777SENT

Massima

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La pubblica amministrazione, anche dopo l'aggiudicazione definitiva di una procedura di gara, conserva il potere di revocare gli atti della procedura medesima per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per mutamenti della situazione di fatto, purché tale potere sia esercitato nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, con adeguata motivazione in ordine alla sussistenza di attuali e concrete ragioni di pubblico interesse che giustifichino il sacrificio delle aspettative del concorrente aggiudicatario. L'esercizio di tale potere di autotutela non è precluso dalla circostanza che sia già intervenuta l'aggiudicazione definitiva, atteso che la pubblica amministrazione mantiene comunque la facoltà di non procedere alla stipulazione del contratto, ove ciò si renda necessario o anche solo opportuno a tutela di preminenti esigenze di interesse pubblico, rispetto alle quali le aspettative del concorrente, ancorché già aggiudicatario, devono ritenersi recessivi. Pertanto, la stazione appaltante può legittimamente revocare l'aggiudicazione definitiva di una procedura di gara, anche in presenza di un provvedimento di aggiudicazione già adottato, qualora sopravvengano circostanze che impongano una diversa valutazione degli interessi pubblici sottesi all'appalto, tali da rendere l'originario progetto non più rispondente alle attuali esigenze dell'amministrazione, purché tale scelta sia adeguatamente motivata e non risulti manifestamente irragionevole o illogica. In tali ipotesi, all'aggiudicatario spetta unicamente il diritto all'indennizzo di cui all'art. 21-quinquies, comma 1-bis, della legge n. 241/1990, commisurato al solo danno emergente, ossia alle spese relative alle attività preliminari poste in essere sulla base del convincimento che l'affare sarebbe andato a buon fine, con esclusione di ogni altro pregiudizio, come la perdita di chances contrattuali alternative o il danno curriculare, che rientrano nell'ambito del risarcimento del danno e non dell'indennizzo.

Sentenza completa

Pubblicato il 10/02/2020

N. 01777/2020 REG.PROV.COLL.

N. 13844/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13844 del 2014, proposto da
MCG Consorzio Stabile di Imprese, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo R.T.I. con la mandante MA.T.I. SUD s.r.l., rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Zuccheretti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Massimo Frontoni in Roma, via Guido D'Arezzo, n. 2;

contro

Università degli Studi di Roma “Roma Tre”, in persona del Rettore
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Cardarelli e Diego Campugiani, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma…

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