Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1515 del 12 febbraio 1985

ECLI:IT:CASS:1985:1515PEN

Massima

Massima ufficiale
Il giudizio di cassazione, fuori dei casi eccezionali espressamente contemplati dalla legge, non è configurato come terzo grado di giurisdizione di merito, ma ha precisi limiti, legati alla ordinaria funzione di giudice della legittimità della corte di cassazione, che esclude il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa e consente solo di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice cui è riservato l'apprezzamento dei fatti.

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