Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 14544 del 27 ottobre 1989

ECLI:IT:CASS:1989:14544PEN

Massima

Massima ufficiale
Le attestazioni contenute in un verbale di seduta di una commissione d'esami riflettono atti di cui il verbale è destinato a provare la verità, sicché la mendace attestazione di taluni di essi (nella specie contestualità della presenza del presidente e dei commissari, valutazione contestuale degli elaborati), costituendo questi il necessario presupposto logico giuridico di provvedimenti adottati (nella specie il giudizio sugli elaborati medesimi, espresso sostanzialmente da due anziché da tre componenti), compromette il credito che l'ordinamento giuridico attribuisce agli atti pubblici in quanto la immutatio veri comporta, da parte dei pubblici ufficiali, la violazione del dovere giuridico di dichiarare la verità. E poiché il verbale è strumento probatorio di attività compiute dai pubblici ufficiali, la falsità del verbale medesimo non solo offende l'interesse collettivo alla veridicità degli atti pubblici, determinando il danno sociale che si ricollega alla alterazione della verità, ma offende altresì quella specifica finalità probatoria cui l'atto deve adempiere. (Fattispecie in tema di ritenuta falsità ideologica in atto pubblico).

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