Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6785 del 28 maggio 1980

ECLI:IT:CASS:1980:6785PEN

Massima

Massima ufficiale
L'omissione dell'avviso al difensore dell'imputato del giorno fissato per la estrazione dei giudici popolari ai fini della costituzione delle corti di assise, non costituisce una mera irregolarità del rapporto processuale ma integra gli estremi di una nullità che non è, però, assoluta, ma rilevabile e deducibile solo immediatamente dopo compiute le formalità di apertura del dibattimento. (La cassazione ha chiarito che detto avviso proprio perché correlato ad un interesse dell'imputato al controllo della regolarità delle operazioni relative all'estrazione dei giudici popolari della sessione, costituisce una forma di assistenza tecnica del difensore a favore della parte e può, perciò, inquadrarsi nella previsione dell'art 185 n 3 cod proc pen ma che l'omissione dello stesso non riguarda la capacità e la costituzione del giudice, sulle quali può incidere soltanto la violazione delle norme relative alla formazione delle liste dei giudici popolari, alla estrazione di questi ed alla formazione del collegio giudicante e che la violazione di tali norme non è affatto in rapporto di dipendenza causale con l'omissione o no dell'avviso).

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