Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna - Bologna sentenza n. 272 del 2013

ECLI:IT:TARBO:2013:272SENT

Massima

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La realizzazione di opere edilizie in difformità dalla concessione edilizia rilasciata costituisce una violazione edilizia che legittima l'amministrazione comunale ad adottare i provvedimenti sanzionatori previsti dalla legge, tra cui l'irrogazione di una sanzione pecuniaria in luogo della demolizione, qualora il proprietario dell'immobile ne faccia richiesta e ricorrano i presupposti di legge. L'accertamento della violazione edilizia e la qualificazione giuridica degli abusi commessi, contenuti nell'ordinanza comunale di ripristino dello stato dei luoghi, non possono essere messi in discussione dal proprietario che abbia optato per il pagamento della sanzione pecuniaria, essendo tale ordinanza divenuta inoppugnabile per acquiescenza. Pertanto, il calcolo dell'importo della sanzione pecuniaria, effettuato dall'amministrazione comunale sulla base dei parametri indicati dal proprietario stesso nella relativa richiesta, non può essere contestato in sede giurisdizionale, in assenza di elementi che ne dimostrino l'illegittimità o l'incongruità. La presentazione di una successiva domanda di condono edilizio, non documentata e negata dall'amministrazione, non è idonea a rimettere in discussione la definitività dell'accertamento della violazione edilizia e della sanzione pecuniaria irrogata.

Sentenza completa

N. 01387/2003
REG.RIC.

N. 00272/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01387/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la ((omissis))

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1387 del 2003, proposto da:
((omissis)), rappresentata e difesa dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio della medesima, in Bologna, via Caprarie n. 7;

contro

Comune di Bologna, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso l’Ufficio legale comunale, in Bologna, via Oberdan n. 24;

per l'annullamento, previa sospensiva,

dell'ordinanza in data 11.9.2003, con cui il Direttore P.I.E. del Comune di Bologna ha ordinato alla ricorrente il pagamento della sanzione pecuniaria pari ad €. 10…

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