ECLI:IT:CASS:2003:4720PEN
1. Con provvedimento 27 dicembre 2001, emessa ai sensi dell'art. 6 comma 1 legge n. 401/1989 e notificato il 7 gennaio 2002 alle ore 9.45, il Questore di Bergamo ha disposto, nei confronti di M. E., il divieto, per la durata di due anni, di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni calcistiche (di campionato, coppa Italia, amichevoli e europee) cui partecipi la squadra dell'Atalanta, imponendogli altresì le prescrizioni di cui al secondo comma della norma citata. A sostegno del provvedimento il questore ha addotto la denuncia del M. per atti di violenza commessi all'interno dello stadio di Bergamo in occasione della partita Atalanta-Inter del 2 dicembre 2001. A seguito di tempestiva richiesta del pubblico ministero (depositata alle ore 9.15 dell'8 gennaio), il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, con ordinanza emessa il 9 gennaio alle ore 10.57 ha convalidato il provvedimento del questore. Contro l'ordinanza ha propo…
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