Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 7691 del 2007

ECLI:IT:TARNA:2007:7691SENT

Massima

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Il mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, previsto dagli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, determina l'illegittimità del provvedimento finale di annullamento di un precedente atto amministrativo, salvo che sussistano particolari ragioni di celerità o che l'interessato sia stato comunque posto in condizione di partecipare al procedimento. Tale obbligo di comunicazione sussiste anche in relazione a provvedimenti di secondo grado, come quello di annullamento di un nulla-osta paesaggistico, in quanto la legge n. 241/1990 ha assunto una valenza sistematica nel disciplinare i rapporti tra amministrazione e privato, estendendo il meccanismo della comunicazione di avvio del procedimento anche a fasi endoprocedimentali dotate di autonoma rilevanza. Pertanto, l'annullamento di un nulla-osta paesaggistico in materia edilizia è illegittimo se non preceduto dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento, salvo che sussistano motivate ragioni di particolare urgenza o che il privato sia stato comunque messo in condizione di partecipare. L'Amministrazione resistente, inoltre, non può invocare l'applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, ove non abbia dimostrato che il contenuto dispositivo del provvedimento impugnato non avrebbe potuto essere diverso nonostante l'inoltro della comunicazione di avvio del procedimento.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. III, composto dai Signori:
Dott. Angelo Scafuri Presidente
Dott. Vincenzo Cernese Consigliere estensore
Dott. ssa Maria Laura Maddalena Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2253/2005 Reg. Gen., proposto da
Aprano Antonio e Di Salvatore Maddalena
rappresentati e difesi dall'Avv. Raffaele Montefusco ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Angelone in Napoli, alla Calata S. Marco, n. 4;
contro
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico ed Demoantropologico di Napoli e Provincia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui Sede alla Via A. Diaz, n. 11 domicilia per legge;
e nei conf…

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