Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 31325 del 22 luglio 2013

ECLI:IT:CASS:2013:31325PEN

Massima

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Il giudice di merito, nel valutare la responsabilità penale degli imputati per reati di spaccio di sostanze stupefacenti, può fondare il proprio convincimento su una disamina analitica e coordinata delle intercettazioni telefoniche, anche se apparentemente illogiche o criptiche, purché ne fornisca un'interpretazione plausibile in correlazione con le altre fonti di prova. Tale apprezzamento probatorio rientra nella competenza esclusiva del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il caso di travisamento della prova, ovvero quando il contenuto degli atti risulti essere stato rappresentato in modo difforme dalla realtà in modo decisivo ed incontestabile. La circostanza che il giudice di merito abbia escluso l'esistenza di un'associazione a delinquere e affermato l'autonomia gestionale degli imputati nell'attività illecita non preclude l'accertamento della loro responsabilità individuale per i singoli episodi di spaccio, qualora il quadro probatorio lo consenta. Inoltre, la responsabilità penale della convivente può essere affermata anche in relazione a condotte del compagno, ove emerga il suo pieno coinvolgimento nell'attività di detenzione e cessione di stupefacenti svolta all'interno dell'abitazione comune. Il giudice di merito, nel determinare il trattamento sanzionatorio, può legittimamente negare le attenuanti generiche in ragione del continuativo e professionale commercio illegale di droga svolto dagli imputati, senza che ciò contrasti con il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309/1990 per la contenuta entità delle singole cessioni. In tale valutazione, il giudice può dare prevalenza al giudizio negativo sulla personalità del reo, desumibile dalla gravità e sistematicità della condotta, rispetto alla formale condizione di incensuratezza. Il giudizio di legittimità sulla motivazione della sentenza di merito non consente alla Corte di Cassazione di procedere a una rinnovata valutazione dei fatti o del contenuto delle prove, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Il sindacato di legittimità è limitato alla verifica dell'eventuale travisamento della prova, ovvero all'ipotesi in cui il giudice di merito abbia rappresentato il contenuto degli atti in modo difforme dalla realtà in modo decisivo ed incontestabile.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente

Dott. IZZO Fausto - Consigliere

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere

Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 223/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del 11/04/2012;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/05/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'AMBROSIO Vito che ha concluso per l'inammissibilita' del…

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