Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1937 del 19 gennaio 1987

ECLI:IT:CASS:1987:1937PEN

Massima

Massima ufficiale
Ai fini del rispetto del termine di quindici giorni per l'interrogatorio dell'imputato in stato di custodia cautelare, imposto dall'art.. 365, primo comma cod. proc. pen., è nella ratio della legge la necessità di un contemperamento tra le esigenze difensive e quelle di un sollecito interrogatorio dell'imputato detenuto, nello stesso interesse di quest'ultimo, al fine precipuo di una pronta contestazione, in forma chiara e precisa, dei fatti-reato a lui attribuiti. Pertanto, ove l'interrogatorio - inteso nei suoi aspetti sostanziali, volti a render noti all'imputato contenuto e fonti dell'accusa - sia, comunque, avvenuto, è perciò solo impedita la scadenza del termine di cui al citato art.. 365, primo comma cod. proc. pen., poiché l'indicato scopo è soddisfatto mentre non assumono rilievo le successive, eventuali sorti dell'interrogatorio, perfino se conducano ad una formale dichiarazione di nullità dell'atto. (Fattispecie relativa a rigetto di ricorso avverso diniego di scarcerazione per mancanza di valido e tempestivo avviso al difensore).

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