Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Latina sentenza n. 765 del 2012

ECLI:IT:TARLT:2012:765SENT

Massima

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La presentazione di una domanda di condono edilizio successiva all'emanazione di un'ordinanza di demolizione rende tale provvedimento improcedibile, in quanto l'amministrazione comunale è tenuta a definire la domanda di condono e, in caso di esito negativo, a rinnovare il procedimento sanzionatorio. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che la domanda di condono edilizio, anche se successiva all'adozione di un provvedimento di demolizione, determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso avverso tale provvedimento, in quanto l'amministrazione è obbligata a valutare la richiesta di sanatoria e, in caso di rigetto, a reiterare il procedimento sanzionatorio. Pertanto, la massima giuridica che può essere formulata è la seguente: La presentazione di una domanda di condono edilizio successiva all'emanazione di un'ordinanza di demolizione rende tale provvedimento improcedibile, in quanto l'amministrazione comunale è tenuta a definire la domanda di condono e, in caso di esito negativo, a rinnovare il procedimento sanzionatorio. Ciò in quanto la domanda di condono, anche se successiva all'adozione di un provvedimento di demolizione, determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso avverso tale provvedimento, in quanto l'amministrazione è obbligata a valutare la richiesta di sanatoria e, in caso di rigetto, a reiterare il procedimento sanzionatorio. Tale principio si fonda sulla necessità di garantire il diritto del privato di ottenere una pronuncia definitiva sulla propria domanda di condono, evitando che l'adozione di un provvedimento sanzionatorio possa pregiudicare tale diritto. Pertanto, l'ordinanza di demolizione, pur legittimamente adottata, diviene improcedibile a seguito della presentazione della domanda di condono, in quanto l'amministrazione è tenuta a definire tale istanza, con la conseguente possibilità di una successiva rinnovazione del procedimento sanzionatorio, ove la domanda di condono venga respinta. Tale principio si applica a tutti i casi in cui, successivamente all'adozione di un provvedimento sanzionatorio in materia edilizia, venga presentata una domanda di condono, indipendentemente dalle specifiche circostanze del caso concreto e dalle motivazioni che hanno condotto all'adozione del provvedimento di demolizione.

Sentenza completa

N. 01430/2002
REG.RIC.

N. 00765/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01430/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1430 del 2002, proposto dal sig. Pepe Raffaele, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Mansutti, con domicilio eletto presso il suo studio in Latina, via Pio VI, n. 36;

contro

Comune di Cisterna di Latina, in persona del Sindaco p.t., non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento

dell’ordinanza di demolizione n.159 del 24 settembre 2002, nonché di tutti gli altri atti e provvedimenti connessi, presupposti e conseguenti, segnatamente l’ordinanza di sospensione lavori n. 39 del 27 febbraio 1997 e la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex a…

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