Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce sentenza n. 862 del 2023

ECLI:IT:TARLE:2023:862SENT

Massima

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Il Comune non può introdurre, attraverso il proprio regolamento, divieti generalizzati e indiscriminati all'installazione di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche su tutto il territorio comunale, in assenza di specifiche e motivate esigenze di tutela di particolari zone o beni di pregio paesaggistico, ambientale o storico-artistico, o di protezione di siti sensibili come scuole e ospedali dall'esposizione ai campi elettromagnetici. Tali limitazioni generalizzate sono illegittime in quanto contrastano con l'interesse pubblico alla copertura di rete del territorio nazionale e all'efficiente distribuzione del servizio di telecomunicazioni, che costituisce un obiettivo di rilievo nazionale. Il Comune può individuare aree idonee per l'installazione degli impianti, ma tale potestà deve essere esercitata in modo da non pregiudicare l'interesse pubblico alla realizzazione di una rete completa di infrastrutture di telecomunicazioni. Il regolamento comunale previsto dall'art. 8, comma 6, della L. n. 36 del 2001 può contenere solo regole volte ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e a minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, senza introdurre limitazioni generalizzate alla localizzazione degli impianti in aree del territorio comunale.

Sentenza completa

Pubblicato il 30/06/2023

N. 00862/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00064/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 64 del 2023, proposto da
((omissis)) S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Ostuni, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, non costituito in giudizio;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, non costituita in giudizio;

nei confronti

Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

- del …

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