Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 4320 del 2018

ECLI:IT:TARNA:2018:4320SENT

Massima

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Il giudicato formatosi su un provvedimento giurisdizionale che condanna l'amministrazione al pagamento di una somma di denaro deve trovare pronta esecuzione, nel rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui all'art. 24 Cost. e degli artt. 6 e 13 CEDU. Pertanto, il giudice amministrativo, adito con il giudizio di ottemperanza, è tenuto ad accogliere la domanda di esecuzione del titolo esecutivo, disponendo, ove necessario, la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento dell'amministrazione. Tuttavia, il pagamento può essere subordinato all'assolvimento, da parte del creditore, degli obblighi di comunicazione previsti dalla legge, finalizzati a razionalizzare i costi conseguenti alla violazione del termine di ragionevole durata del processo. In particolare, il creditore deve rilasciare all'amministrazione debitrice una dichiarazione attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi ancora dovuti e la modalità di riscossione prescelta. In caso di mancato, incompleto o irregolare adempimento di tali obblighi di comunicazione, il pagamento non può essere disposto. Inoltre, il giudice può condannare l'amministrazione al pagamento di una penalità di mora, calcolata sugli interessi legali, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato successivo alla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, a condizione che il creditore abbia assolto gli obblighi di comunicazione. Infine, le spese di giudizio successive al titolo esecutivo azionato sono dovute solo per le voci strettamente funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza, con esclusione di quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive.

Sentenza completa

Pubblicato il 29/06/2018

N. 04320/2018 REG.PROV.COLL.

N. 03238/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3238 del 2014, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)) e ((omissis)), i quali agiscono anche in proprio, con domicilio ai sensi dell’art. 25 c.p.a. in Napoli presso la segreteria del T.A.R.;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;

per l'esecuzione

del giudicato formatosi sul decreto decisorio n. 1587/2010;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituz…

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