Cassazione penale Sez. III sentenza n. 10281 del 13 luglio 1989
ECLI:IT:CASS:1989:10281PEN
Massima
Massima ufficiale
L'estinzione dei reati edilizi commessi in epoca antecedente all'1 ottobre 1983 non si verifica per effetto del rilascio della concessione in sanatoria (che nei casi di cui agli artt. 33 e 39 legge n. 47 del 1985 non puo` nemmeno avvenire) ma unicamente (ad eccezione del caso di domanda dolosamente infedele) come conseguenza del versamento dell'intera oblazione, sulla cui congruita` e` competente a decidere esclusivamente l'autorita` amministrativa ed, in caso di controversia, i tribunali amministrativi. Ne consegue che il giudice penale, per dichiarare l'estinzione dei reati -fermo l'esercizio del suo potere-dovere di sindacare la data di completamento delle opere, l'avvenuta presentazione della domanda nei termini e la non dolosita` della stessa - deve accertare: 1) o l'avvenuto rilascio della concessione in sanatoria, che presuppone la congruita` della somma versata a titolo di oblazione; 2) o la prova del versamento dell'oblazione, determinata dal sindaco o della attestazione sindacale di congruita`; 3) o l'avvenuto decorso dei termini di decadenza per il silenzio-accoglimento e di prescrizione per l'oblazione. A tale ultimo fine il termine di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda per il formarsi del silenzio-accoglimento da parte del sindaco e` perentorio ed e` fissato a pena di decadenza. Dal suo decorso scaturisce la conseguenza - penalmente rilevante - del venir meno del potere del sindaco di chiedere all'interessato altre somme a titolo di oblazione. Parimenti perentorio e` il termine prescrizionale di trentasei mesi, entro il quale esercitare da parte dell'amministrazione comunale l'eventuale diritto al conguaglio della somma, determinata quale importo della oblazione medesima. Detta prescrizione assume poi rilevanza solo nel caso che entro i suddetti ventiquattro mesi sia stato richiesto dal sindaco il conguaglio medesimo. ne deriva che il giudice penale deve accertare in quest`ultimo caso le prove dell'inerzia biennale della p.a., se le opere ricadano su aree sottoposte a vincolo (decorrendo il biennio nella prima ipotesi dalla presentazione della domanda o della emissione del parere di cui all'art. 32 legge citata negli altri casi) ed infine la non infedelta` dolosa della domanda.
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