Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9362 del 6 settembre 1995

ECLI:IT:CASS:1995:9362CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di infrazioni valutarie, la estinzione dell'obbligazione al pagamento delle somme dovute per le infrazioni contestate, prevista dal comma sesto dell'art. 32 del d.P.R. 31 marzo 1988 n. 148, qualora il decreto del Ministro del Tesoro di ingiunzione al pagamento di tali somme non venga emesso nel termine di centottanta giorni dalla ricezione da parte dell'Ufficio italiano cambi (comma quinto dell'art. succitato), e` impedita dalla sottoscrizione del decreto da parte del Ministro (o dall'autorita` da lui delegata, a norma del comma terzo dell'art. 42 del d.P.R. n. 148 del 1988) nel termine di cui sopra, indipendentemente dalla sua notifica, atteso che i termini giuridici di (decreto) "emesso" (di cui al comma quinto) e di "emanazione" dello stesso (di cui al comma sesto) si riferiscono alle attivita` di perfezionamento dell'atto che precedono la notifica dello stesso, la quale non puo` in esse farsi rientrare e resta quindi irrilevante rispetto all'osservanza del termine anzindicato.

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