Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce sentenza n. 1316 del 2005

ECLI:IT:TARLE:2005:1316SENT

Massima

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Il rapporto di convenzionamento tra il medico e il Servizio Sanitario Nazionale, pur essendo finalizzato al soddisfacimento di interessi pubblici, ha natura di rapporto libero-professionale a carattere parasubordinato, in quanto si svolge su un piano di parità tra le parti, senza l'esercizio di poteri autoritativi da parte dell'Azienda Sanitaria nei confronti del medico convenzionato, ad eccezione del potere di sorveglianza. Di conseguenza, le controversie relative a posizioni di diritto soggettivo del medico convenzionato, come il diritto al compenso aggiuntivo previsto dal D.P.R. 484/1996, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice amministrativo, in quanto non rientrano nella giurisdizione esclusiva di quest'ultimo in materia di pubblici servizi, così come ridefinita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 204/2004, la quale ha escluso dalla giurisdizione amministrativa le controversie relative a indennità, canoni ed altri corrispettivi. Pertanto, il giudice amministrativo deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, in quanto la controversia relativa al diritto del medico convenzionato al compenso aggiuntivo rientra nella competenza del giudice ordinario.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA, SEDE DI LECCE
SEZIONE SECONDA
Composto dai Signori Magistrati:
Dott. ((omissis)) - Presidente
Dott. ((omissis)) - Componente Est.
Dott. ((omissis)) - Componente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2628/2000 proposto da:
Ma. Ru., rappresentato e difeso in giudizio dall'((omissis)). Er., ed elettivamente domiciliata in Le. alla Via Ob. n. 112;
contro
ASL LE/1, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
per il riconoscimento
del diritto del ricorrente a percepire il compenso aggiuntivo di cui all'art. 45 D.P.R. 484/96 in relazione ad entrambi i rapporti di convenzionamento in essere con il servizio sanitario nazionale e per la condanna della intimata ASL al pagamento delle somme relative, con la maggiorazione degli accessori di legge, oltre spese e competenze del giudizio;
Visto il ricorso ed i relativi all…

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