Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6213 del 13 febbraio 1995

ECLI:IT:CASS:1995:6213PEN

Massima

Massima ufficiale
E` manifestamente infondata la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 406, 553, 127 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono al pubblico ministero di impugnare l`ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari presso la pretura rigetta la richiesta di proroga dei termini delle indagini stesse, per violazione degli artt. 112 e 3 Cost.; in ogni caso, infatti, l`interesse pubblico al promovimento dell`azione penale non rimane senza tutela a causa della suddetta inoppugnabilita`, potendo essere perseguito a norma dell`art. 409, comma quarto, cod. proc. pen., attraverso l`indicazione, da parte del G.I.P. investito della richiesta di archiviazione, di un termine indispensabile per lo svolgimento di ulteriori indagini, oppure, a norma dell`art. 414 dello stesso codice, attraverso la riapertura delle indagini; ne` tantomeno puo` dirsi violato il principio di eguaglianza, perche`, pur non essendo prevista nel giudizio pretorile l`udienza in camera di consiglio, e` inoppugnabile anche l`ordinanza di rigetto della richiesta di proroga del termine emessa dal G.I.P. presso il tribunale.   da vedere:

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